Operativo l’assegno ponte

Operativo l’assegno ponte

ll Governo con l’approvazione del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, ha introdotto una misura immediata e temporanea per i figli minori, che sostiene le famiglie beneficiarie all’entrata in vigore dell’Assegno Unico a Gennaio 2022.

luglio

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, viene introdotto “l’Assegno temporaneo per i figli minori”. Per accedere all’assegno temporaneo, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro annui.

Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età – perché un figlio sia considerato a carico, il reddito complessivo annuo del figlio minore non deve essere superiore ai 4.000 euro – art. 12 del TUIR;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell’Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure);
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare;

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo viene erogato per ciascun minore, in relazione del numero dei minori stessi, e in considerazione dell’ISEE del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al D.L. 79/2021.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
Esempi di calcolo dell’assegno:

  1. nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 921,20 euro [(217,8 x 4) + 50];
  2. nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 201 euro (100,5 x 2);
  3. nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l’importo spettante è pari a 189,6 [(44,8×2) + 100].

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo, a prescindere dal grado di disabilità del minore.

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica mediante portale INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.

Danilo Randazzo

Last Updated on 18 Luglio 2021 by

Redazione 2

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