Il Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza

Covid-19 – Fase2: Da oggi è possibile richiedere il Reddito di emergenza
Da oggi sul sito dell’ INPS per la Famiglia è possibile inoltrare la richiesta del nuovo sussidio REM ( Reddito di Emergenza).

?Che cos’è:
è la misura di sostegno economica erogata con due quote ciascuna da 400€ per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 commi 2,3 e 6 del decreto legge n. 34 del 19 maggio
Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  2. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  4. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REm:

  • al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
  • il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;
  • il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa;
  • il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
In particolare, per la verifica della sussistenza del requisito sub lettera b) del comma 2 dell’articolo 82, il valore del reddito familiare del mese di aprile 2020, da non superare per il diritto al beneficio, è determinato dal prodotto di euro 400 per il valore della scala di equivalenza, pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REm:

Composizione nucleoScala di equivalenzaSoglia del reddito familiare ad aprile 2020
Un adulto1400 euro
Due adulti1.4560 euro
Due adulti e un minorenne1.6640 euro
Due adulti e due minorenni1.8720 euro
Tre adulti e due minorenni2*800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni2.1**840 euro

(*) la scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2
(**) la scala di equivalenza teorica, pari a 2.4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.


?‍?Come richiederlo
Invio online della domanda entro il 30 giugno 2020:
1. collegarsi al sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps
2. inserire le proprie credenziali con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica
3. seguire i manuali con le istruzioni per la compilazione

La domanda può essere presentata anche recandosi ad un patronato.

DURATA DEL BENEFICIO

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Last Updated on 26 Marzo 2021 by

Redazione 2

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