Aprire una finestra in condominio
Sicuramente è un intervento lecito e libero, se effettuato in un edificio unifamiliare, ma la questione è più complicata invece se si desidera realizzare l’opera in ambito condominiale, dal momento che, in tal caso, occorre rispettare la proprietà comune.
La parte comune condominiale è di proprietà di tutti i condòmini, ad essa infatti si applica la disciplina dell’uso della cosa comune, ossia l’art. 1102 c.c., secondo cui: “Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”, e l’art. 1122 c.c. secondo cui: “il non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al dell’edificio”.
La ha confermato la possibilità di realizzare un’apertura sulle aree comuni del condominio con sentenza n. 53 del 3 gennaio 2014.
Qualora vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, prima di iniziare i lavori è necessario ottenere il nulla osta dagli organi preposti. Infatti, la SCIA non sostituisce tali atti autorizzativi.
Pertanto, è bene presso l’ufficio competente, per conoscere la documentazione necessaria per la richiesta del permesso edilizio. Oltre a ciò devono essere rispettati tutti i limiti dettati dall’art. 900 c.c., dall’art. 901 c.c., dall’art. 902 c.c., dall’art. 903 c.c., dall’art. 904 c.c., dall’art. 905c.c. e dall’art.906 del c.c.
Elvio Case
Last Updated on 3 Luglio 2022 by AutoreL