Frascati: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nelle zone del centro storico, di Cocciano e limitrofe per il giorno 12 aprile dalle ore 13 (nell’ordinanza sono specificati i plessi interessati)

Frascati: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nelle zone del centro storico, di Cocciano e limitrofe per il giorno 12 aprile dalle ore 13 (nell’ordinanza sono specificati i plessi interessati)

Frascati – La sindaca Francesca Sbardella ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nelle zone del Centro Storico, di Cocciano e limitrofe e precisamente le scuole Dandini, Scuole Pie, Buonarroti compresa sede distaccata del Cicerone, Villa Innocenti, Maffeo Pantaleoni, Scuola Giovanni Paolo II, Lupacchino, Primaria di Cocciano, Istituto Kennedy, Nazario Sauro e CPIA, nella giornata di mercoledì 12 aprile 2023, dalle ore 13 alle 22, al fine di prevenire situazioni di possibile danno e/o disagio, per la salute della popolazione scolastica e del personale che deriverebbero dalla sospensione idrica facendo venir meno i canoni minimi dell’igiene delle persone e degli ambienti.

La sindaca dispone:

  • l’invio della presente ordinanza, ai Dirigenti Scolastici;
  • l’invio di copia della presente Ordinanza ai sensi e per gli effetti di legge a:
    – Prefettura di Roma Ufficio Territoriale Governo;
    – Albo Pretorio comunale per la pubblicazione;
    – Dirigenti, apicali e Segretario Generale dell’Ente;
    – Comando Polizia Locale [email protected];
    – Commissario Polizia di Stato;
    – Stazione dei Carabinieri [email protected];
    – Vigili del Fuoco [email protected]

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

È altresì ammesso ricorso gerarchico al sig. Prefetto di Roma, avverso la presente ordinanza, entro 30 giorni dalla sua conoscenza o conoscibilità per ragioni di legittimità e/o di merito.

Last Updated on 8 Aprile 2023 by

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Tutti i diritti riservati