RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
CONDOMINIALE…RINUNCIA DELL’USO
Condominio – Sempre in più casi, in condominio ove insiste impianto di riscaldamento centralizzato, la discussione che nasce spesso in riunione è se il condominio che vuole distaccarsi dall’impianto comune di riscaldamento deve chiedere all’assemblea tale autorizzazione o meno. Ormai diverse sentenze della Cassazione dimostrano che, il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini. Tale situazione si configura se lo stesso prova che, dal distacco del proprio interno, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudicando la regolare erogazione del servizio.
Egli però rimane obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, della sostituzione della caldaia centralizzata perchè in futuro potrebbe voler riallacciarsi e tale diritto non può negarlo il condominio, vista la natura comune dell’impianto medesimo, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.
(Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, n.18131)
L’art. 1118 c.c. consente di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato, rimanendo comunque comproprietario del bene. Per questo motivo in ogni caso potrebbe sempre decidere di riallacciarsi all’impianto centrale.
In sostanza è corretto ritenere che il condomino che decida di distaccarsi sia obbligato a contribuire anche alla conservazione dell’impianto, perché la decisione di distaccarsi dall’impianto che lo serve e che è destinato all’utilizzo di tutti, dipende da una sua libera scelta che non può andare a gravare sugli altri condomini.
Elvio Case
Last Updated on 22 Maggio 2022 by Redazione 2