Il senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM, è legge.

Il senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM, è legge.

Sono 173 si e 37 no, 16 gli astenuti. Così il senato ha approvato la riforma Cartabia. Dopo la sentenza, la Ministra si è pronunciata ringraziando ciascuna forza politica per i contributi e le iniziative date per la stesura della legge. Sono stati poi ringraziati il Ministro dei rapporti con il parlamento e i sottosegretari.

Una proposta che viene da lontano ed è stata costruita con il contributo di molti” – Ha tenuto a sottolineare la Ministra.

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LA RIFORMA CARTABIA:

Il Parlamento ha approvato, il 23 settembre, la Legge n. 134/202, che prevede la “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Ciò significa che la riforma mira a dettare le linee guida per riformare il processo penale italiano. L’unica eccezione concerne la disciplina della prescrizione del reato, che riguarda il tempo trascorso prestabilito ex legge dall’avvenimento del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva e prevede lo scioglimento dell’imputato da parte del giudice, così che la persona in questione non sarà sottoposta a nessuna sanzione penale. Tutto ciò che riguarda la disciplina della prescrizione del reato restarterà così com’è e troverà immediata applicazione. Questa riforma è stata voluta in Italia proprio per accelerare l’iter burocratico troppo lento e macchinoso, nello specifico la Legge n. 134/202 si prefigge potenziare le garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, e di apportare una innovazione della ragionevole durata del giudizio di impugnazione.

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COSA PREVEDE LA RIFORMA:

  • La prescrizione

Con la Riforma della Giustizia Cartabia, sul nuovo fronte della giustizia penale, cambierà in prima battuta la prescrizione. La Riforma della giustizia Cartabia infatti, prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, (sia per assoluzione, che per condanna), e per evitare processi dai tempi biblici verrò stabilito il tetto massimo dei due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione.
Per i reati gravi, come la violenza sessuale, il traffico di droga, l’associazione a delinquere sia semplice che di stampo mafioso, la concussione e la corruzione, è prevista la proroga di un anno in appello e sei mesi in Cassazione.
Superati i termini sopracitati, l’imputato non potrà più essere condannato, sfociando quindi nell’improcedibilità. In sostanza, fino alla sentenza di primo grado, il reato ha capacità di prescriversi, esattamente come avveniva prima della riforma. Dopo il primo grado invece, è possibile proseguire con l’appello, che però si dovrà concludere entro i due anni, e il giudizio di Cassazione, che dovrà terminare entro un anno.

  • La messa alla prova

Si prevede, nella riforma, l’estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto della messa alla prova, legittimando il pubblico ministero alla proposizione della stessa per tutti i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni.

  • Processo civile

Riguardo, invece, le novità del processo civile, ecco in sintesi: introduzione permanente delle innovazioni telematiche cui si è fatto ricorso per la gestione del rito durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. udienze da remoto e udienze a trattazione scritta); soppressione di alcune udienze prive di una specifica utilità, come l’udienza di precisazione delle conclusioni; previsione del calendario esatto dello svolgimento della causa da stabilire alla prima udienza; introduzione di termini intermedi, dopo gli atti introduttivi, per definizione delle domande e la proposizione di eccezioni e richieste di prova.

Last Updated on 16 Giugno 2022 by

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Redazione

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