Castel Gandolfo, bando per contributi agli inquilini morosi incolpevoli

Castel Gandolfo, bando per contributi agli inquilini morosi incolpevoli

Castel Gandolfo – Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico con cui avvia le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio.

Il bando è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o riduzione del reddito deve essere dovuta ad una delle seguenti cause:

a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito (ISR) raggiunge un’incidenza superiore al 30%.

I requisiti che il richiedente deve possedere per accedere al fondo sono:
a) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00 (ventiseimila/00);
b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
e) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità senza citazione per la convalida purché sia prodotta un’autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali
2021/2020. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9.

I richiedenti presentano la domanda di contributo sull’apposito modello fornito dal comune, debitamente sottoscritta sia dall’inquilino che dal proprietario, ognuno per le rispettive dichiarazioni di competenza riguardanti l’impegno delle parti al rispetto delle condizioni previste nel precedente punto 3 per
l’ottenimento dei contributi.
Nella domanda, i richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare, le condizioni che danno diritto alla priorità nella concessione del contributo, nonché i riferimenti relativi all’alloggio e, se del caso, al nuovo alloggio individuato per la locazione.
Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:
1) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
3) attestazione ISEE rilasciata nell’anno in cui viene presentata la domanda;
4) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
5) copia della citazione per la convalida di sfratto;
6) per i soggetti richiedenti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto di cui al precedente punto 2, lettera e), copia dell’atto di intimazione di
sfratto per morosità, autocertificazione nella quale è dichiarata, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del reddito ai fini IRPEF superiore
al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo
derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020;
7) autocertificazione eventualmente acquisita per la verifica dell’incumulabilità della quota destinata alla locazione nel reddito di cittadinanza;
8) copia del preliminare di locazione (per le sole ipotesi di cui ai successivi punti c) e d))
9) copia dell’eventuale certificazione medica attestante l’invalidità civile (in busta chiusa).
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell’ottenimento del
contributo.

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio:
a) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora rinunci formalmente alla procedura di sfratto;
b) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora abbia dato disponibilità al differimento dei termini di rilascio dell’alloggio;
c) come versamento del deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto;
d) come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato;
e) per sanare, anche in parte, la morosità del locatario.

Di seguito troverete la domanda scaricabile da inviare insieme al resto della documentazione.

Last Updated on 16 Dicembre 2021 by

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Tutti i diritti riservati