Case Elvio, l’Amministratore risponde

Case Elvio, l’Amministratore risponde

Condominio: l’angolo dei quesiti a cui potrete trovare risposta

QUESITO della Sig.ra Silvestrini Laura:

Le scrivo per chiederle un consulto riguardo alcune situazioni che si stanno presentando al condominio ove abito:

  • E’ obbligo del venditore informare l’amministratore della vendita di un immobile, facente parte del condominio?
  • Il nuovo acquirente, ha l’obbligo di comunicare all’amministratore i suoi riferimenti per qualsiasi comunicazione riguardante il condominio, rendendosi facilmente raggiungibile?
  • Un condomino sta procurando rumore molesto durante le ore di riposo sia durante il giorno che la sera, l’amministratore può intervenire? Se si come?
    Grazie infinite per le delucidazioni del caso.

RISPOSTA di Elvio Case:

Egr. Sig.ra Silvestrini
Sarò lieto di rispondere alle sue domande, cercando di essere il più chiaro e completo possibile.
In ordine di domanda:

  • La risposta è Si, Il venditore, per poter vendere un immobile di sua proprietà di solito è obbligato a chiedere all’amministratore, la c.d. liberatoria, la quale non è altro che una certificazione dei vari versamenti eseguiti a fronte delle spese ordinarie e straordinarie del condominio, imputate ed onorate fino alla data di emissione del certificato medesimo. Oltre allo stato dei versamenti, viene indicato anche se sono in essere cause attive o passive che interessano il condominio o l’immobile stesso, o comunque viene data comunicazione all’acquirente dell’esistenza di situazioni ancora aperte, in fase di svolgimento.
  • La risposta è Si, Secondo la legge 220 del 12/2012 entrata in vigore a Giugno 2013, i condomini quali possessori dell’immobile facente parte del condominio, hanno l’obbligo di comunicare le loro generalità e soprattutto mettere in agio l’amministratore nel poter svolgere il proprio lavoro, indicando indirizzo di residenza, email, il proprio numero di cellulare e quant’altro, per facilitare il ricevimento delle comunicazioni condominiali. In caso contrario l’amministratore trascorsi inutilmente 60 gg dall’avvenuto acquisto, può eseguire a sua volta tutti gli accertamenti riguardo le generalità del nuovo acquirente, per procedere alle varie comunicazioni in merito alla vita condominiale.
  • La risposta è Si: Di solito i regolamenti di condominio vietano di cagionare rumore molesto durante le ore di riposo. In tal caso l’amministratore può richiamare il condomino in questione con lettera raccomandata, richiamando lo stesso al rispetto del regolamento di condomini, per non incorrere in sanzioni pecuniarie che vanno dai 200,00€ fino al massimo degli 800,00€. In caso di mancanza di regolamento di condominio, i vicini potranno in caso di rumore molesto, segnalare alle forze dell’ordine tale disturbo della quiete, chiedendo emissione di verbale di constatazione e successivamente possono anche attivare azioni legali riguardo tale problema.
    Sperando di aver chiarito i vari aspetti, porgo cordiali saluti.

    Elvio Case

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Last Updated on 30 Aprile 2024 by Autore P

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