Come recuperare le somme perse per il Coronavirus

Come recuperare le somme perse per il Coronavirus

Oltre ai disagi che inevitabilmente la pandemia sta provocando, proviamo a evitare la beffa di perdere somme spese prima che il Coronavirus stravolgesse la nostra vita.

Non c’è pandemia che tenga, davanti ai diritti del consumatore.
Partendo da questo principio, attraverso il vademecum pubblicato dall’Unione Nazionale Consumatori, proviamo a fornire qualche informazione utile sulle spese per le quali si ha diritto al rimborso a seguito delle normative rigorose che, giustamente, ci costringono a casa: tanti i viaggi annullati, gli eventi sportivi e culturali annullati o, semplicemente, gliabbonamenti della palestra pagati e dei quali non si può usufruire perché la difesa della salute pubblica, soprattutto in questo momento, è la priorità per tutti.

A tutelare i consumatori, interviene l’art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
In parole più semplici, chi ha pagato per un servizio del quale non può usufruire, non per colpa sua, ha diritto a essere rimborsato. Al contempo, non può chiedere al fornitore, anch’egli esente da colpe, il risarcimento del danno.

L’attenta e dettagliata analisi fornita dall’Unione dei Consumatori, affronta in maniera dettagliata e capillare la questione, analizzando le maggiori casistiche che si possono presentare.

Il tema dei viaggi per esempio, è uno dei più gettonati. La questione è da affrontare fissando il 3 aprile come data spartiacque: per i viaggi annullati prima di questa data si ha diritto al rimborso per intero, con richiesta da fare entro 30 giorni; per i voli cancellati dopo sia dalla compagnia, sia che fossero viaggi consentiti dalla normativa, l’utente può scegliere tra rimborso totale o riprogrammazione del volo.
Gite scolastiche, altro rischio per le famiglie di perdere somme importanti: secondo il DL 2 marzo 2020, n. 9, i viaggiatori devono chiedere entro 30 giorni il rimborso per ottenere il rimborso o un voucher dello stesso importo, da spendere entro un anno dall’emissione.

Anche per tutti gli sportivi ci sono buone notizie. Per gli abbonamenti a palestre, centri sportivi o culturali, riporta il vademecum, è previsto il rimborso della quota non usufruita, mentre chi ha un finanziamento in corso può interrompere il pagamento delle rate attraverso la comunicazione alla finanziaria dell’impossibilità di frequentare.
La proposta – si legge ancora nella nota – di sospendere gli abbonamenti, è un’opzione che il consumatore può anche non accettare.

Anche per i servizi di asilo nido o mense scolastiche, è previsto il rimborso della parte non usufruita. Stesso discorso per i corsi privati: qualora la scuola volesse fornire un’istruzione a distanza, il consumatore può decidere se aderire o meno all’iniziativa.

Chi non può scegliere, invece, è lo studente universitario. Se l’ateneo fornisce un servizio a distanza, previa verifica dell’apprendimento, le lezioni sono valide per il computo dei crediti formativi. Resta, in questo caso, in vigore il contratto.

Altro tema scottante, in questi giorni, sono gli affitti, per i quali va fatta la distinzione tra locali commerciali e non.
Per i primi, il Decreto Cura Italia prevede, all’articolo 65 – si legge ancora nel vademecum dell’Unione Consumatori – che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, ai soggetti esercenti attività d’impresa sia riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per gli affitti di locazione uso abitativo invece, bisogna dimostrare di non aver usufruito dell’immobile.

Questi, sono solo alcuni piccoli spunti, forse i più importanti, che abbiamo voluto riassumervi. Per la guida completa potete consultare il sito dell’Unione Nazionale Consumatori.

Emanuele Scigliuzzo

Last Updated on 26 Marzo 2021 by

Redazione 2

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