EMERGENZA CORONAVIRUS, INALTERATO IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI

EMERGENZA CORONAVIRUS, INALTERATO IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI

Il diritto di visita e frequentazione dei figli da parte di genitori separati e divorziati è uno spostamento necessario e rientra tra le situazioni di necessità autorizzate anche in tempo di “quarantena”.

Il , sul suo sito istituzionale, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Il diritto di visita e frequentazione è quindi consentito dai decreti ministeriali dell’8/9 marzo 2020, rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

Nonostante ciò qualche genitore separato è stato costretto a rivolgersi al Tribunale.
La questione interessava un padre che, con ricorso in via di urgenza, adiva il giudice della separazione al fine di esercitare il diritto di frequentazione in precedenza concordato con l’ex coniuge. La moglie, si era trasferita temporaneamente andando così a ledere il diritto di vista all’altro genitore.

Nel suesposto caso a pronunciarsi è stato il Tribunale di Milano che con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

Il Tribunale sancisce che l’art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la o il , cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o vigenti.
Il Tribunale si è pronunciato, quindi, disponendo la conferma degli accordi del verbale di separazione consensuale.

Appare quindi pacifico che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

È’ evidente che qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in mancanza di accordo tra le parti, l’altro genitore potrà adire il tribunale al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.

In ogni caso, in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del tribunale il comportamento del genitore che limiti il diritto dell’altro genitore di visita e frequentazione della prole potrà essere penalmente rilevante.

È’ opportuno che i legali delle parti, specie in una situazione di emergenza, mettano in campo ogni possibile sforzo al fine di smussare la conflittualità tra le parti e “gestire” con professionalità ogni situazione contingente orientando i propri assistiti verso soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità.

Avv. Ilaria Belardinelli

Last Updated on 26 Marzo 2021 by

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